A.R.I.T. - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica














Domanda n.1

In Relazione all.art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto in cui viene sancito il "Divieto di subappalto", ci si chiede se, per tale divieto, si debba intendere il divieto di superare i limiti previsti dal comma 2 dell.art. 118 del D.Lgs. 163/2006 pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, tenuto conto della circostanza che l'istituto del subappalto è volto ad accrescere il numero dei partecipanti alle gare, così come tra l'altro ribadito dal trentaduesimo "considerando" della Direttiva CE 2004/18 che stabilisce che: "Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto" nonchè dal 2 comma del citato articolo 118 che prevede che "(..) tutte le prestazioni nonchè lavorazioni a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili (.)" onde debba essere restrittivamente interpretata qualsiasi limitazione al ricorso al subappalto (Consiglio di Stato sez. VI 4671/2003).



Risposta n. 1

Il divieto di subappalto previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto è assoluto.


Domanda n.2

In relazione al punto 7.1.3 della Relazione Tecnico Progettuale (ALLEGATO "A"), si richiede se la presentazione dei curriculum possa contenere il riferimento alle sole informazioni necessarie a stabilire il livello di competenza e l'esperienza tecnica posseduta e non anche al "Cognome, Nome e Data di Nascita" informazioni che saranno rese di disponibili in fase di aggiudicazione nel rispetto della tutela della privacy.



Risposta n.2

I curricula devono contenere anche Cognome, Nome e Data di Nascita ed i dati saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy.


Domanda n.3

Nel documento "Relazione Tecnico Progettuale", al par. 10.1 (Consolidamento software di base), pag. 63 compare la frase: si precisa che nell'offerta tecnica dovrà essere dimensionato un piano licenze idoneo ad ottenere potenzialmente non meno di 120 host virtuali totali a tecnologia compatibile con la distribuzione Linux già presente presso il CTTL, oltre al piano licenze per almeno 25 server fisici, con supporto attivo per almeno 36 mesi. Si chiede se le licenze di sistema operativo previste dal piano cosìdimensionato debbano essere incluse nella fornitura.



Risposta n.3

Si.


Domanda n.4

Nel documento "Relazione Tecnico Progettuale", al par. 11.1 (Il costo complessivo), pag. 66 compare la frase: Tale costo includerà conseguentemente tutto l'hardware, il software di base, il costo del personale per i servizi di base, il costo per il personale dei servizi di supporto specialistico e quanto altro necessario per assicurare il pieno e completo avviamento del progetto indicato. Si chiede di precisare, anche qualitativamente, a quali componenti hardware sia riferita questa frase e la fase di progetto nell'ambito della quale si dovrebbe eventualmente pervenire al loro dimensionamento.


Risposta n.4

L'oggetto della gara non prevede la fornitura di hardware. Nel contesto di pag. 66 il riferimento "hardware" è rivolto alle Ditte concorrenti che riterranno di dover includere la fornitura di hardware nella soluzione progettuale presentata (rif. RTP punto 1.1 pag. 6).




Pubblicato il 28-06-2010



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